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[ Decreto Ministeriale 15 marzo 1986 ]

Regolamento per gli esami di Stato per l' abilitazione all' esercizio della libera professione di geometra
(G.U. 22 maggio 1986, n. 117)
Omissis

Art. 1
E' approvato il regolamento sugli esami di Stato per l' abilitazione all' esercizio della libera professione di geometra contenuto negli articoli seguenti.

Art. 2
Sessioni - Sedi di esame

Gli esami di Stato per l' abilitazione all' esercizio della libera professione di geometra hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall' Ordinanza Ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
Salvo quanto previsto nel successivo art. 10, gli esami si svolgono nelle citta' sedi dei Collegi dei Geometri ed hanno luogo presso gli Istituti Tecnici Statali per Geometri di volta in volta indicati nell' Ordinanza di cui ai precedenti comma.
I candidati hanno facolta' di sostenere gli esami nel Comune sede di Residenza o di svolgimento del praticantato.
Il contributo di L. 3.000 e la tassa di lire 10.000 previsti dall' art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell' Istituto Tecnico Statale prescelto come sede di esame.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Agli esami di Stato per l' abilitazione all' esercizio della Libera professione di Geometra sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del relativo diploma conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri Statale o legalmente riconosciuto e che abbiano compiuto il periodo di praticantato nei modi e nei termini previsti dal secondo comma dell' art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75 in conformita' delle direttive impartite dal Consiglio Nazionale dei Geometri.

Art. 4

Domande di ammissione

Ogni Consiglio di Collegio puo' stabilire - ai sensi dell'art. 7, II comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 5
Ottenuta l'iscrizione nel Registro dei praticanti, il biennio di praticantato previsto dalla legge decorrera' dalla data di inizio della pratica risultante dal Registro dei praticanti.

E' obbligo del professionista presso cui viene svolta la pratica comunicare tempestivamente al Collegio dei Geometri l'eventuale differimento della data di inizio della pratica, come ogni altro evento incidente sulla regolarita' dell'esercizio dei praticantato.

Al fine di garantire un proficuo svolgimento del praticantato ed un effettivo apprendimento ciascun professionista non potra' accogliere contemporaneamente nel proprio studio piu' di tre praticanti. Il professionista ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.

Art. 6
Il periodo di pratica deve essere compiuto di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale del Collegio di residenza del praticante e presso un professionista iscritto all'Albo dei geometri o nell'Albo degli architetti o degli ingegneri civili della stessa provincia.

E' consentito lo svolgimento del periodo di pratica al di fuori della circoscrizione territoriale del Collegio di residenza del praticante, nel caso in cui lo stesso non abbia potuto reperire un professionista presso cui svolgere la pratica nell'ambito della circoscrizione territoriale del Collegio di propria residenza. In tal caso l'iscrizione dovra' avvenire presso il Collegio nella cui giurisdizione viene svolto il tirocinio.

Art. 7
La pratica deve essere effettiva e continuativa, ma il professionista presso il quale viene svolta non puo' imporre al praticante l'osservanza di un calendario c/o orario di frequenza prestabilito in modo rigido.

La proficuita' della pratica deve essere valutata non tanto in base al numero dei giorni e delle ore di frequenza nello studio del professionista, quanto piuttosto in relazione alle capacita' di apprendimento dimostrate ed alle conoscenze professionali acquisite nel corso dello svolgimento della pratica stessa.

La pratica non e' di per se' incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, purche' questi non ne pregiudichino i caratteri di effettivita' e di continuita' di cui al primo comma. La valutazione di compatibilita' fra la pratica ed il rapporto di lavoro subordinato spetta al Consiglio del Collegio.

Per qualunque interruzione di durata superiore ad un mese, il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio e il praticante medesimo, disgiuntamente, devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il praticante che intenda proseguire la pratica dovra' dare al Presidente del Collegio idonea giustificazione dell'interruzione entro i 10 giorni successivi all'invio della predetta raccomandata.

In caso di mancanza o di inidoneita' delle giustificazioni da parte del praticante, il Consiglio del Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro le deliberazioni del Consiglio dei Collegio il praticante cancellato dal Registro puo' presentare ricorso, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale e relativi alle delibere di cancellazione dall'Albo dei geometri.

In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore ad un anno, il Consiglio del Collegio si pronunziera', con deliberazione motivata, sulla ammissione dell'interessato alla prosecuzione della pratica, consentendogli cosi' di utilizzare il periodo di pratica effettivamente svolto prima dell'interruzione ai fini del compimento del biennio di praticantato richiesto dall'art. 2 della Legee 7.3.1985, n. 75.
Per il ricongiungimento della pratica interrotta per l'assolvimento degli obblighi militari, la gravidanza e il puerperio, si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 8.

Art. 8
Il praticante in servizio di leva potra' chiedere, con documentata istanza, il riconoscimento della pratica antecedente alla chiamata alle anni, purche' essa venga ripresa, presso lo stesso o altro professionista, entro un anno dalla cessazione del servizio militare e previa presentazione di una apposita istanza.

Sono parificati al servizio di leva, ai fini del precedente cormma, i servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso.

Durante il servizio obbligatorio di leva, non sono riconosciuti ai fini del raggiungimento del periodo di tirocinio, previsto dalla legge 7.3.1985, quei servizi svolti presso strutture militari, anche se riguardanti attivita' tecnica, ne' sara' possibile proseguire quelli normalmente svolti prima della chiamata alle armi anche se i1 servizio di leva viene prestato nella sede di svolgimento del praticantato.

In caso di interruzione della pratica o della attivita' subordinata dovute a gravidanza e puerperio si puo' richiedere il ricongiungimento della pratica antecedente ai sensi del precedente primo comma. le interruzioni della pratica dovute a gravidanza e puerperio sono altresi disciplinate dalle disposizioni della Legge 30 dicembre l971 n. l204 in quanto applicabili.

Art. 9
Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato, e precederitemente vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a) gli atti piu' rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.

Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicazioni nominative dei soggetti e dei clienti per i quali sono state svolte le attivita' di cui al comma precedente e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria dei Consiglio del Collegio, al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio e' stato effettuato attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute.

Il Consiglio del Collegio ha facolta' di accertare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto.

Alla scadenza di ciascun semestre il praticante e' tenuto a presentare al Presidente del Collegio una relazione a firma del professionista presso il quale svolge o ha svolto il praticantato, nella quale il professionista dichiari sotto la sua responsabilita' professionale, la frequenza effettiva e continuativa dello studio da parte del praticante, esprimendo un giudizio sulla maturita' dallo stesso dimostrata sia sotto il profilo tecnico che deontologico.

Art. 10
I Consigli dei Collegi potranno istituire corsi preparatori agli esami di abilitazione professionale, i cui programmi saranno predisposti dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente dei Collegio rilascera' al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare.

La frequenza dei corsi preparatori non potra' comunque avere valore sostitutivo dei praticantato.

Previa l'iscrizione dei praticanti di cui all'art. 1, la frequenza a tutti e tre gli anni dei corsi universitari triennali svolti nelle universita' che hanno istituito corsi di "Diploma Universitario con orientamento geometri" unicamente alla sottoposizione all'esame di diploma, saranno considerati equipollenti allo svolgimenti del biennio di tirocinio ai fini dell'art. 2 della Legge n. 75/1985. La suddetta frequenza verra' certificata dal tutor presente al'interno dei corso di diploma universitario. Il tutor dovra' avere i requistiti previsti dall'articolo 1 comma 2 delle presenti direttive.
I Collegi Provinciali, inoltre, potranno stipulare apposite convenzioni con gli Uffici Tecnici Erariali o del Territorio, Comunali, Assessorati Tecnici per la frequenza temporanea (massimo 6 mesi) di praticanti per l'apprendimento delle procedure relative alla trattazione di pratiche catastali, edilizie ecc., valida per lo svolgimento del tirocinio.

Per la stipula delle convenzioni suddette, si richiamano le circolaru del Consiglio Nazionale dei 12 maggio 1993, n. 570 e 20 dicembre 1995 n. 2099.

Nell'ambito di tali convenzioni dovra' essere altresi previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti utilizzati.

Art. 11
Il cambiamento dello studio professionale presso cui viene compiuta la pratica devo essere comunicato entro 30 giorni per iscritto dal praticante al Presidente del Collegio.

La comunicazione dovra' essere corredata:
a) da una dichiarazione del professionista presso cui veniva svolto il praticantato contenente la data di cessazione della pratica;
b) da una dichiarazione del professionista presso il quale viene proseguita la pratica, dichiarazione da redigersi secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, lettera d) con l'indicazione della data di ripresa del praticantato.

L'intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non dovra' essere superiore ad un anno, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente art. 7 commna ottavo e - per le interruzioni conseguenti al servizio di leva, gravidanza, puerperio - anche della particolare disciplina stabilita dall'art.8.

Dell'avvenuto cambiamento sara' fatta annotazione sulla matrice del Registro dei praticanti.

Art. 12
In caso di trasferimento di residenza anagrafica, il praticante deve chiedere di essere iscritto nel Registro del Collegio nella cui circoscrizione territoriale egli si e' trasferito.

La domanda, rivolta al Presidente del Collegio nel quale si chiede il trasferimento, deve essere corredata da certificato di residenza e da un certificato del Presidente del Collegio di provenienza attestante l'avvenuta . comunicazione al Collegio del mutamento di residenza, a cura dell'interessato. Il Presidente del Collegio di provenienza provvedera', a richiesta dell'altro Collegio, a trasmettere il fascicolo personale del praticante.

Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante sara' iscritto con decorrenza dalla precedente iscrizione.

Alle domande di trasferimento di cui al presente articolo si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 13
Il Consiglio del Collegio disporra' con deliberazione motivata la cancellazione del praticante dal Registro o potra' annullare eventuali periodi di pratica, qualora sia accertato il venire meno di uno degli elementi previsti dalle presenti norme per lo svolgimento della pratica e, comunque, quando sia accertato che essa non venga svolta in maniera effettiva e continuativa o che il praticante o il professionista abbiano trasferito la propria residenza fuori della circoscrizione territoriale del Collegio, salvo il disposto dell'art. 6.

La deliberazione dovra' essere comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia al praticante che al professionista.

Potra', comunque, applicarsi anche in questi casi la disciplina stabilita dall'art. 7, ottavo comma, e dall'art. 8.

Art. 14
Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera effettiva, continua e secondo le finalita' volute dalla legge e dalle presenti norme. Nel caso, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse da effettuare o far effettuare da suo delegato, emergessero delle irregolarità o dichiarazioni mendaci, sara' disposta l'apertura di procedimento disciplinare a carico del praticante e dei professionista.

Art. 15
Lo svolgimento, da parte del diplomato geometra, del quinquennio di attivita' tecnica subordinata, alternativo al biennio di pratica professionale, previsto dall'art. 2 della L. 07.03.1985 n. 75, deve essere comprovato mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro presso i quali l'attivita' tecnica subordinata e' stata svolta ovvero con l'esibizione del libretto di lavoro, attestante la qualifica del geometra dipendente o con altro idoneo mezzo di prova.

La dichiarazione dovra' contenere l'indicazione esatta del periodo, durante il quale l'attivita' e' stata, svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettivita' e la continuita' dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla professione di geometra.

L'attivita' stessa dovra' essere riconosciuta dal Consiglio del Collegio idonea ai fini della pratica quinquennale di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 07.03.1985 n. 75, sulla base della natura dell'attivita' svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

Qualora l'attivita' tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne puo' tenere conto ai fini del raggiungimento del periodo quinquennale sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore ad un anno. L'intervallo puo' pero' essere superiore ad un anno qualora esso dipenda dalla chiamata alle armi in servizio di leva, gravidanza o puerperio, purche' l'attivita' venga ripresa entro un anno dalla cessazione del servizio militare. A questo riguardo sono parificati al servizio militare di leva i servizi considerati dalla legge come sostitutivi dello stesso.

Delle prestazioni di lavoro di durata inferiore ad un mese non si terra' conto se non ai fini della sospensione dell'intervallo di cui al comma precedente.

E' facolta' dell'interessato chiedere al Consiglio del Collegio dei Geometri della circoscrizione presso cui risiede di esprimersi preventivamente sulla idoneita' dell'attivita' tecnica subordinata da esso svolta ai fini del compimento del quinquennio di pratica professionale.

Non e' considerato tirocinio l'attivita' tecnica svolta dal geometra nell'impresa di cui egli stesso e' titolare, socio o amministratore.

Art. 16
Ai fini del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato e periodi di attivita' tecnica subordinata.
Il cumulo e' possibile purche' l'intervallo tra l'uno e l'altro non sia superiore ad un anno, a meno che esso non sia dipeso dalla effettuazione del servizio militare di leva, gravidanza o puerperio secondo quanto gia' previsto dagli artt. 8 e 15 quarto comma.

Agli effetti del cumulo dovra' dimostrarsi di avere effettuato, in aggiunta al periodo di pratica professionale, un periodo di attivita' tecnica subordinata che stia al periodo quinquennale nella stessa proporzione in cui il periodo mancante corrisponda al biennio di pratica professionale.

Esempio pratico:

I° caso
Inizio della pratica in forma biennale, prosecuzione con attività tecnica subordinata:
24 : 10 = 60 : X
dove:
24 rappresenta il periodo biennale previsto ( 12 mesi x 2)
10 la pratica biennale svolta
60 il periodo quinquennale previsto (12 mesi x 5)
X è l'equivalenza in mesi dei periodo biennale rapportato all'attivita' tecnica subordinata
risolvendo l'equivalenza avremo:

X = (10 x 60)/24 = 25 mesi

Restano quindi da svolgere 35 intesi di attivita' tecnica subordinata per completare i 60 previsti dalla legge.

II° caso
Inizio con attivita' tecnica subordinata e prosecuzione in forma biennale:
60 : 18 = 24 : X
dove:
60 rappresenta il periodo quinquennale previsto (12 mesi x 5)
18 l'attivita' tecnica subordinata svolta
24 i1 periodo biennale previsto (12 mesi x 2)
X e' l'equivalenza in mesi dell' attivita' tecnica subordinata rapportata al periodo biennale
risolvendo l'equivalenza avremo:

X = (18 x 24)/60 = 7,5 mesi

Restano quindi da svolgere 16,5 mesi di pratica biennale per completare i 24 previsti dalla legge.

Art. 17
Al compimento del biennio di pratica (come pure del periodo triennale di frequenza ai corsi di diploma universitario, equipollente ai sensi del precedente art. 10), o del quinquennio di attivita' tecnica subordinata alternativo al biennio di pratica professionale, ovvero in caso di utilizzazione congiunta di periodi di praticantato e di attivita' tecnica subordinata, una volta che tali periodi siano stati computati cumulativamente secondo quanto stabilito dal precedente art. 16, il Presidente del Collegio competente, previa delibera dei Consiglio, ne rilascia la relativa certificazione su richiesta dell'interessato.
Per quanto riguarda l'avvenuto svolgimento della attivita' tecnica subordinata, la certificazione e' rilasciata sulla base delle dichiarazione di datori di lavoro o delle altre attestazioni previste dal precedente art. 15.
Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 10, 4° comma, la certificazione viene rilasciata anche sulla base degli attestati delle competenti autorita' accademiche.

Art. 18
Sono espressamente abrogate le direttive emanate dal Consiglio Nazionale con lettera circolare del 14 giugno 1989 prot. 57.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I periodi di praticantato completati od in corso alla data in entrata in vigore della Legge n. 75/1985 conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini dei compimento del biennio di pratica prescritto dall'art. 2, comma secondo, della citata legge.
Qualora alla stessa data il praticantato di cui al primo comma non raggiungesse la durata di due anni, il biennio dovra' essere completato secondo le norme delle presenti direttive.

Il periodo di praticantato effettuato nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge e' valido solo se non in contrasto con l'art. 2, comma secondo, della predetta legge.

Sono tenuti a sostenere gli esami di abilitazione anche coloro i quali hanno conseguito il diploma di geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al decreto legge 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni in legge 5.4. 1969 n. 119) ed anche coloro i quali pur avendo superato l'esame colloquio prima dell'entrata in vigore della legge 7.3.1985, n. 75 non avevano pero' richiesto l'iscrizione all'Albo professionale.

Roma, 25 giugno 1997

 
 
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