| Direttive
Emanate dal Consiglio Nazionale Geometri
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA
DIRETTIVE EMANATE
dal
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
a norma dell'art. 2 della legge 7.3.1985 n. 75
NORME SULLE MODALITA' DI ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL
PRATICANTATO NONCHE' SULLA TENUTA DEI RELATIVI REGISTRI
CAPO 1
TENUTA E ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI PRATICANTI
Art. 1
Ogni Consiglio di Collegio provvede alla tenuta di un Registro
dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti
di diploma di geometra, con l'osservanza delle norme di cui
agli articoli che seguono, svolgono la pratica necessaria
per conseguire l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della libera professione di geometra.
Nel registro deve essere indicato il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di
residenza del praticante, l'anno di conseguimento del diploma
di geometra, nonche' il cognome del professionista (geometra,
ingegnere civile, architetto, iscritti ai rispettivi Albi
professionali da almeno cinque anni) presso il quale e' effettuata
la pratica e la data di iscrizione nel Registro.
Ferme restando le disposizioni contenute
nell'art. 2 comma secondo della legge 7.3.1985 n. 75, la pratica
biennale potra' essere effettuata anche in base a contratto
di formazione e lavoro della durata di 2 anni, presso studio
tecnico abilitato, secondo la normativa prevista dalla legge
19.12,1984 n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento
dei livelli occupazionali).
Il registro e' tenuto presso il Collegio
e sara' numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente
dello stesso. Una copia del foglio di iscrizione, firmata
dal Presidente del Collegio, sara' rimessa al praticante.
Sulla matrice del Registro sara' riportata
ogni altra notizia riguardante il praticante e lo svolgimento
della pratica.
Art. 2
La domanda di iscrizione nel Registro dei
praticanti, redatta in bollo, e' rivolta al Presidente del
Collegio dei Geometri nella cui circoscrizione il richiedente
ha la sua residenza anagrafica, ovvero al Presidente del Collegio
nella cui circoscrizione il praticante svolgera' la pratica,
e deve essere corredata dai seguenti documenti, in regola
con le prescrizioni della legge sull'imposta di bollo :
a) certificato di residenza anagrafica ;
b) certificato di cittadinanza italiana o
di uno Stato membro della Comunità Europea o di uno
Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita' ;
c) diploma originale di geometra, ovvero
copia autenitica o certificato di maturita' rilasciato dall'Istituto
Tecnico per Geometri ove si è conseguito il diploma
;
d) dichiarazione del professionista diretta
al Collegio dei Geometri con la quale lo stesso dichiara di
ammettere il richiedente all'esercizio della pratica nel proprio
studio e di assumersi la responsabilita' professionale di
seguire il praticante impartendogli una adeguata istruzione
sia sotto il profilo deontologico che tecnico: la data dell'inizio
della pratica deve essere contestuale alla presentazione della
domanda di iscrizione o comunque non anteriore a 15 giorni,
pur conservando validita' come documento la dichiarazione
rilasciata in data anteriore a 15 giorni ;
e) dichiarazione del richiedente attestante
la conoscenza delle presenti norme.
Il certificato generale rilasciato dal Casellario
Giudiziale deve essere richiesto a cura del Collegio, ai sensi
dell'art. 10 della Legge 4.1.1968, 15.
In luogo dei documenti di cui alle lettere
a) e b), potra' essere presentata una dichiarazione sostitutiva
a firma del richiedente ai sensi dell'art. 2 della Legge 15/1968
citata.
Ogni aspirante non puo' essere iscritto
che nel Registro dei praticanti di un solo Collegio.
Art. 3
Il Consiglio del Collegio verifica la regolarita'
delle domande di iscrizione e, se la domanda risulta regolare,
dispone l'iscrizione del richiedente nel Registro dei praticanti
con la data di decorrenza indicata all'art. 2, punto d) che
precede.
Qualora, invece, riscontri delle irregolarita'
nella domanda la rigetta dandone immediata comunicazione,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia al
richiedente che al professionista interessato.
Contro le debberazioni del Consiglio del
Collegio, il richiedente puo' presentare ricorso, nei trenta
giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale
dei Geometri. Si osservano in quanto applicabili, le norme
che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale
relativi alla iscrizione nell'albo dei geometri.
Art. 4
Ogni Consiglio di Collegio puo' stabilire
- ai sensi dell'art. 7, II comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - una tassa per l'iscrizione
nel registro dei praticanti.
CAPO II
SVOLGIMENTO DELLA PRATICA
Art. 5
Ottenuta l'iscrizione nel Registro dei praticanti,
il biennio di praticantato previsto dalla legge decorrera'
dalla data di inizio della pratica risultante dal Registro
dei praticanti.
E' obbligo del professionista presso cui
viene svolta la pratica comunicare tempestivamente al Collegio
dei Geometri l'eventuale differimento della data di inizio
della pratica, come ogni altro evento incidente sulla regolarita'
dell'esercizio dei praticantato.
Al fine di garantire un proficuo svolgimento
del praticantato ed un effettivo apprendimento ciascun professionista
non potra' accogliere contemporaneamente nel proprio studio
piu' di tre praticanti. Il professionista ha il dovere di
impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche
che stanno a fondamento della professione.
Art. 6
Il periodo di pratica deve essere compiuto
di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale del
Collegio di residenza del praticante e presso un professionista
iscritto all'Albo dei geometri o nell'Albo degli architetti
o degli ingegneri civili della stessa provincia.
E' consentito lo svolgimento del periodo
di pratica al di fuori della circoscrizione territoriale del
Collegio di residenza del praticante, nel caso in cui lo stesso
non abbia potuto reperire un professionista presso cui svolgere
la pratica nell'ambito della circoscrizione territoriale del
Collegio di propria residenza. In tal caso l'iscrizione dovra'
avvenire presso il Collegio nella cui giurisdizione viene
svolto il tirocinio.
Art. 7
La pratica deve essere effettiva e continuativa, ma il professionista
presso il quale viene svolta non puo' imporre al praticante
l'osservanza di un calendario c/o orario di frequenza prestabilito
in modo rigido.
La proficuita' della pratica deve essere
valutata non tanto in base al numero dei giorni e delle ore
di frequenza nello studio del professionista, quanto piuttosto
in relazione alle capacita' di apprendimento dimostrate ed
alle conoscenze professionali acquisite nel corso dello svolgimento
della pratica stessa.
La pratica non e' di per se' incompatibile
con rapporti di lavoro dipendente, purche' questi non ne pregiudichino
i caratteri di effettivita' e di continuita' di cui al primo
comma. La valutazione di compatibilita' fra la pratica ed
il rapporto di lavoro subordinato spetta al Consiglio del
Collegio.
Per qualunque interruzione di durata superiore
ad un mese, il professionista presso cui il praticante svolge
il tirocinio e il praticante medesimo, disgiuntamente, devono
darne tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il praticante che intenda proseguire la
pratica dovra' dare al Presidente del Collegio idonea giustificazione
dell'interruzione entro i 10 giorni successivi all'invio della
predetta raccomandata.
In caso di mancanza o di inidoneita' delle
giustificazioni da parte del praticante, il Consiglio del
Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato
dal Registro dei praticanti dandogliene comunicazione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro le deliberazioni del Consiglio dei
Collegio il praticante cancellato dal Registro puo' presentare
ricorso, nei trenta giorni successivi alla comunicazione,
al Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano, in quanto
applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al
Consiglio Nazionale e relativi alle delibere di cancellazione
dall'Albo dei geometri.
In caso di malattia, di comprovati gravi
motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano
comportato una interruzione superiore ad un anno, il Consiglio
del Collegio si pronunziera', con deliberazione motivata,
sulla ammissione dell'interessato alla prosecuzione della
pratica, consentendogli cosi' di utilizzare il periodo di
pratica effettivamente svolto prima dell'interruzione ai fini
del compimento del biennio di praticantato richiesto dall'art.
2 della Legee 7.3.1985, n. 75.
Per il ricongiungimento della pratica interrotta per l'assolvimento
degli obblighi militari, la gravidanza e il puerperio, si
applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 8.
Art. 8
Il praticante in servizio di leva potra' chiedere,
con documentata istanza, il riconoscimento della pratica antecedente
alla chiamata alle anni, purche' essa venga ripresa, presso
lo stesso o altro professionista, entro un anno dalla cessazione
del servizio militare e previa presentazione di una apposita
istanza.
Sono parificati al servizio di leva, ai
fini del precedente cormma, i servizi considerati dalla legge
sostitutivi dello stesso.
Durante il servizio obbligatorio di leva,
non sono riconosciuti ai fini del raggiungimento del periodo
di tirocinio, previsto dalla legge 7.3.1985, quei servizi
svolti presso strutture militari, anche se riguardanti attivita'
tecnica, ne' sara' possibile proseguire quelli normalmente
svolti prima della chiamata alle armi anche se i1 servizio
di leva viene prestato nella sede di svolgimento del praticantato.
In caso di interruzione della pratica o
della attivita' subordinata dovute a gravidanza e puerperio
si puo' richiedere il ricongiungimento della pratica antecedente
ai sensi del precedente primo comma. le interruzioni della
pratica dovute a gravidanza e puerperio sono altresi disciplinate
dalle disposizioni della Legge 30 dicembre l971 n. l204 in
quanto applicabili.
Art. 9
Gli iscritti nel Registro debbono tenere
apposito libretto rilasciato, numerato, e precederitemente
vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio, o da un
suo delegato, nel quale debbono annotare:
a) gli atti piu' rilevanti alla cui predisposizione e redazione
abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui
trattazione abbiano assistito e collaborato.
Le annotazioni di cui sopra devono essere
eseguite senza indicazioni nominative dei soggetti e dei clienti
per i quali sono state svolte le attivita' di cui al comma
precedente e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.
Il libretto del tirocinio deve essere esibito,
a cura del praticante, alla segreteria dei Consiglio del Collegio,
al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista
presso il cui studio il tirocinio e' stato effettuato attestante
la veridicita' delle indicazioni ivi contenute.
Il Consiglio del Collegio ha facolta' di
accertare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto.
Alla scadenza di ciascun semestre il praticante
e' tenuto a presentare al Presidente del Collegio una relazione
a firma del professionista presso il quale svolge o ha svolto
il praticantato, nella quale il professionista dichiari sotto
la sua responsabilita' professionale, la frequenza effettiva
e continuativa dello studio da parte del praticante, esprimendo
un giudizio sulla maturita' dallo stesso dimostrata sia sotto
il profilo tecnico che deontologico.
Art. 10
I Consigli dei Collegi potranno istituire corsi preparatori
agli esami di abilitazione professionale, i cui programmi
saranno predisposti dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente dei Collegio rilascera' al
termine degli stessi un attestato di frequenza regolare.
La frequenza dei corsi preparatori non potra'
comunque avere valore sostitutivo dei praticantato.
Previa l'iscrizione dei praticanti di cui
all'art. 1, la frequenza a tutti e tre gli anni dei corsi
universitari triennali svolti nelle universita' che hanno
istituito corsi di "Diploma Universitario con orientamento
geometri" unicamente alla sottoposizione all'esame di
diploma, saranno considerati equipollenti allo svolgimenti
del biennio di tirocinio ai fini dell'art. 2 della Legge n.
75/1985. La suddetta frequenza verra' certificata dal tutor
presente al'interno dei corso di diploma universitario. Il
tutor dovra' avere i requistiti previsti dall'articolo 1 comma
2 delle presenti direttive.
I Collegi Provinciali, inoltre, potranno stipulare apposite
convenzioni con gli Uffici Tecnici Erariali o del Territorio,
Comunali, Assessorati Tecnici per la frequenza temporanea
(massimo 6 mesi) di praticanti per l'apprendimento delle procedure
relative alla trattazione di pratiche catastali, edilizie
ecc., valida per lo svolgimento del tirocinio.
Per la stipula delle convenzioni suddette,
si richiamano le circolaru del Consiglio Nazionale dei 12
maggio 1993, n. 570 e 20 dicembre 1995 n. 2099.
Nell'ambito di tali convenzioni dovra' essere
altresi previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti utilizzati.
Art. 11
Il cambiamento dello studio professionale
presso cui viene compiuta la pratica devo essere comunicato
entro 30 giorni per iscritto dal praticante al Presidente
del Collegio.
La comunicazione dovra' essere corredata:
a) da una dichiarazione del professionista presso cui veniva
svolto il praticantato contenente la data di cessazione della
pratica;
b) da una dichiarazione del professionista presso il quale
viene proseguita la pratica, dichiarazione da redigersi secondo
le modalita' di cui al precedente art. 2, lettera d) con l'indicazione
della data di ripresa del praticantato.
L'intervallo tra la data di cessazione e
quella di prosecuzione della pratica non dovra' essere superiore
ad un anno, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente
art. 7 commna ottavo e - per le interruzioni conseguenti al
servizio di leva, gravidanza, puerperio - anche della particolare
disciplina stabilita dall'art.8.
Dell'avvenuto cambiamento sara' fatta annotazione
sulla matrice del Registro dei praticanti.
Art. 12
In caso di trasferimento di residenza anagrafica,
il praticante deve chiedere di essere iscritto nel Registro
del Collegio nella cui circoscrizione territoriale egli si
e' trasferito.
La domanda, rivolta al Presidente del Collegio
nel quale si chiede il trasferimento, deve essere corredata
da certificato di residenza e da un certificato del Presidente
del Collegio di provenienza attestante l'avvenuta . comunicazione
al Collegio del mutamento di residenza, a cura dell'interessato.
Il Presidente del Collegio di provenienza provvedera', a richiesta
dell'altro Collegio, a trasmettere il fascicolo personale
del praticante.
Nel caso di accoglimento della domanda,
il praticante sara' iscritto con decorrenza dalla precedente
iscrizione.
Alle domande di trasferimento di cui al
presente articolo si applicano, per quanto non previsto, le
disposizioni di cui al precedente art. 3.
Art. 13
Il Consiglio del Collegio disporra' con deliberazione
motivata la cancellazione del praticante dal Registro o potra'
annullare eventuali periodi di pratica, qualora sia accertato
il venire meno di uno degli elementi previsti dalle presenti
norme per lo svolgimento della pratica e, comunque, quando
sia accertato che essa non venga svolta in maniera effettiva
e continuativa o che il praticante o il professionista abbiano
trasferito la propria residenza fuori della circoscrizione
territoriale del Collegio, salvo il disposto dell'art. 6.
La deliberazione dovra' essere comunicata,
con raccomandata con avviso di ricevimento, sia al praticante
che al professionista.
Potra', comunque, applicarsi anche in questi
casi la disciplina stabilita dall'art. 7, ottavo comma, e
dall'art. 8.
Art. 14
Il Presidente del Collegio, o suo delegato,
vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale,
al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera
effettiva, continua e secondo le finalita' volute dalla legge
e dalle presenti norme. Nel caso, da eventuali verifiche che
il Presidente ritenesse da effettuare o far effettuare da
suo delegato, emergessero delle irregolarità o dichiarazioni
mendaci, sara' disposta l'apertura di procedimento disciplinare
a carico del praticante e dei professionista.
Art. 15
Lo svolgimento, da parte del diplomato geometra,
del quinquennio di attivita' tecnica subordinata, alternativo
al biennio di pratica professionale, previsto dall'art. 2
della L. 07.03.1985 n. 75, deve essere comprovato mediante
dichiarazione del datore o dei datori di lavoro presso i quali
l'attivita' tecnica subordinata e' stata svolta ovvero con
l'esibizione del libretto di lavoro, attestante la qualifica
del geometra dipendente o con altro idoneo mezzo di prova.
La dichiarazione dovra' contenere l'indicazione
esatta del periodo, durante il quale l'attivita' e' stata,
svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo
da comprovare la effettivita' e la continuita' dell'affidamento
all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie
di attinenza alla professione di geometra.
L'attivita' stessa dovra' essere riconosciuta
dal Consiglio del Collegio idonea ai fini della pratica quinquennale
di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 07.03.1985 n.
75, sulla base della natura dell'attivita' svolta dal datore
di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.
Qualora l'attivita' tecnica venga svolta
presso distinti datori di lavoro, se ne puo' tenere conto
ai fini del raggiungimento del periodo quinquennale sempre
che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare
la durata, non intercorra un intervallo superiore ad un anno.
L'intervallo puo' pero' essere superiore ad un anno qualora
esso dipenda dalla chiamata alle armi in servizio di leva,
gravidanza o puerperio, purche' l'attivita' venga ripresa
entro un anno dalla cessazione del servizio militare. A questo
riguardo sono parificati al servizio militare di leva i servizi
considerati dalla legge come sostitutivi dello stesso.
Delle prestazioni di lavoro di durata inferiore
ad un mese non si terra' conto se non ai fini della sospensione
dell'intervallo di cui al comma precedente.
E' facolta' dell'interessato chiedere al
Consiglio del Collegio dei Geometri della circoscrizione presso
cui risiede di esprimersi preventivamente sulla idoneita'
dell'attivita' tecnica subordinata da esso svolta ai fini
del compimento del quinquennio di pratica professionale.
Non e' considerato tirocinio l'attivita'
tecnica svolta dal geometra nell'impresa di cui egli stesso
e' titolare, socio o amministratore.
Art. 16
Ai fini del raggiungimento dei periodi necessari
per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi
congiuntamente periodi di praticantato e periodi di attivita'
tecnica subordinata.
Il cumulo e' possibile purche' l'intervallo tra l'uno e l'altro
non sia superiore ad un anno, a meno che esso non sia dipeso
dalla effettuazione del servizio militare di leva, gravidanza
o puerperio secondo quanto gia' previsto dagli artt. 8 e 15
quarto comma.
Agli effetti del cumulo dovra' dimostrarsi
di avere effettuato, in aggiunta al periodo di pratica professionale,
un periodo di attivita' tecnica subordinata che stia al periodo
quinquennale nella stessa proporzione in cui il periodo mancante
corrisponda al biennio di pratica professionale.
Esempio pratico:
I° caso
Inizio della pratica in forma biennale, prosecuzione con attività
tecnica subordinata:
24 : 10 = 60 : X
dove:
24 rappresenta il periodo biennale previsto ( 12 mesi x 2)
10 la pratica biennale svolta
60 il periodo quinquennale previsto (12 mesi x 5)
X è l'equivalenza in mesi dei periodo biennale rapportato
all'attivita' tecnica subordinata
risolvendo l'equivalenza avremo:
X = (10 x 60)/24 = 25 mesi
Restano quindi da svolgere 35 intesi di attivita' tecnica
subordinata per completare i 60 previsti dalla legge.
II° caso
Inizio con attivita' tecnica subordinata e prosecuzione in
forma biennale:
60 : 18 = 24 : X
dove:
60 rappresenta il periodo quinquennale previsto (12 mesi x
5)
18 l'attivita' tecnica subordinata svolta
24 i1 periodo biennale previsto (12 mesi x 2)
X e' l'equivalenza in mesi dell' attivita' tecnica subordinata
rapportata al periodo biennale
risolvendo l'equivalenza avremo:
X = (18 x 24)/60 = 7,5 mesi
Restano quindi da svolgere 16,5 mesi di
pratica biennale per completare i 24 previsti dalla legge.
Art. 17
Al compimento del biennio di pratica (come pure del periodo
triennale di frequenza ai corsi di diploma universitario,
equipollente ai sensi del precedente art. 10), o del quinquennio
di attivita' tecnica subordinata alternativo al biennio di
pratica professionale, ovvero in caso di utilizzazione congiunta
di periodi di praticantato e di attivita' tecnica subordinata,
una volta che tali periodi siano stati computati cumulativamente
secondo quanto stabilito dal precedente art. 16, il Presidente
del Collegio competente, previa delibera dei Consiglio, ne
rilascia la relativa certificazione su richiesta dell'interessato.
Per quanto riguarda l'avvenuto svolgimento della attivita'
tecnica subordinata, la certificazione e' rilasciata sulla
base delle dichiarazione di datori di lavoro o delle altre
attestazioni previste dal precedente art. 15.
Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di diploma
universitario di cui all'art. 10, 4° comma, la certificazione
viene rilasciata anche sulla base degli attestati delle competenti
autorita' accademiche.
Art. 18
Sono espressamente abrogate le direttive
emanate dal Consiglio Nazionale con lettera circolare del
14 giugno 1989 prot. 57.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I periodi di praticantato completati od
in corso alla data in entrata in vigore della Legge n. 75/1985
conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini dei
compimento del biennio di pratica prescritto dall'art. 2,
comma secondo, della citata legge.
Qualora alla stessa data il praticantato di cui al primo comma
non raggiungesse la durata di due anni, il biennio dovra'
essere completato secondo le norme delle presenti direttive.
Il periodo di praticantato effettuato nei
novanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge
e' valido solo se non in contrasto con l'art. 2, comma secondo,
della predetta legge.
Sono tenuti a sostenere gli esami di abilitazione
anche coloro i quali hanno conseguito il diploma di geometra
prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato
di cui al decreto legge 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni
in legge 5.4. 1969 n. 119) ed anche coloro i quali pur avendo
superato l'esame colloquio prima dell'entrata in vigore della
legge 7.3.1985, n. 75 non avevano pero' richiesto l'iscrizione
all'Albo professionale.
Roma, 25 giugno 1997 |