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[Odinanza Ministeriale]

Esami per Abilitazione alla Professione
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO 23 maggio 2002
Indizione della sessione 2002 degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei geometri;
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987, rispettivamente di approvazione e modifica del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante disciplina anche degli adempimenti propri dei collegi (art. 7, comma 2);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A. completato un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);
B. completato almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);
C. frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
D. diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A);
E. lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella C allegata (art. 55, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri elencati nell'allegato A alla presente ordinanza ubicati nelle citta' sedi dei collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di Verbania, Feltre e Cantu' individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno e Como che non sono sedi di istituti tecnici per geometri.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nel detto allegato.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4.
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - presentare, come indicato al successivo, comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo articolo 5, all'istituto indicato nel predetto allegato A ubicato nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato.
2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato.
3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano piu' circoscrizioni di collegio, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato.
4. Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede d'esame, sede prescelta con i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ed inviate al collegio dei geometri nella cui circoscrizione risulta ubicato il detto istituto, si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2.
6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), devono dichiarare:
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di geometra, con precisa indicazione: dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale o circoscrizionale;
di essere in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei requisiti (da indicare in modo specifico) di cui al precedente art. 2. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e, comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma o della certificazione posseduta;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata; l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente della commissione il quale, previa identificazione del candidato per l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7.
Adempimenti dei collegi
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, predispongono, con le modalita' di cui ai successivi commi 3 e 4, gli elenchi nominativi dei candidati ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 7 del regolamento. In particolare, i collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo di conformita' alle risultanze d'ufficio delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia all'avvenuto assolvimento di una delle condizioni di cui al precedente art. 2.
2. Entro il 5 giugno 2002, i collegi comunicano al Ministero, a mezzo fax (n. 06/1958492397), il numero dei candidati, in possesso dei requisiti di legge, che hanno prodotto regolare domanda di ammissione agli esami ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al consiglio nazionale.
3. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro il 24 giugno 2002, con l'inoltro di un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati in possesso dei requisiti di legge per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione deve essere apposta la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
4. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve attestare:
la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
l'esito positivo del controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande medesime, con espresso riferimento ai requisiti menzionati al precedente paragrafo n. 1.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.
5. Entro il 18 ottobre 2002, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: della avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente, comma 3, di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, direttamente alla commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 3.

Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
5 novembre 2002, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle commissioni medesime;
6 novembre 2002, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
7 novembre 2002, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritto-grafica;
8 novembre 2002, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritto-grafica;
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

Art. 9
Prove di esame 1.
I candidati devono presentarsi, senza altro avviso, alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegato B.
3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

Art. 10.
Rinvio 1.
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002
Il direttore generale: Criscuoli

Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero della pubblica istruzione - Roma (viale Trastevere, n. 76 A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in argomento.

Allegato A

ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI O COMMERCIALI E PER GEOMETRI DI STATO
SEDI DI ESAME

omissis

Emilia-Romagna
ITG "Alberti" Forli' (Presidenza: I.I.S.S. "Saffi" - via G. Saffi, 17)

omissis

Allegato B

PROGRAMMA DI ESAME
(Allegato A - DD.MM. 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

Prima prova scritto-grafica
La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del geometra, definite dall'ordinamento vigente.
Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilita' dei lavori).

Seconda prova scritto-grafica
La seconda prova puo' consistere nella risoluzione di un problema riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo.

Modalita' comuni alle due prove scritto-grafiche

Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi.
Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.

Prova orale
La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di geometra.
L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del geometra definite dall'ordinamento vigente:
progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilita' dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.);
strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e norme relative;
teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;
elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione; ordinamento della professione.

Tabella C
Classi delle lauree in
(D.M. 4 agosto 2000)


4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale

8 - Ingegneria civile e ambientale
Diplomi universitari
(Tabella A - D.P.R. n. 328/01)

Edilizia

Ingegneria delle infrastrutture

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