[ USO DEL TIMBRO ]
NORME REGOLAMENTARI PER L’USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/10/1993
Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale
23 novembre 1944 n. 382, che istituisce gli Ordini ed i Collegi
delle professioni tecniche;
Visto il R.D. 11febbraio 1929 n. 274 che approva il Regolamento
per la Professione di Geometra;
Vista la Legge 25aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà
dell'iscrizione all'Albo;
IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO
delibera
1)
Ogni elaborato tecnico presentato da un geometra libero professionista
a privati, Enti ed Uffici pubblici, dovra’ essere autenticato
e qualificato con l'apposizione del timbro attestante che
il geometra firmatario dell'elaborato possiede il requisito,
prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo professionale.
2)
Il timbro rechera’, con la denominazione del Collegio
Provinciale, il cognome e nome del professionista, il numero
d'iscrizione all'Albo e rispondera’ al formato ed alle
caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.
Il numero d'iscrizione non potra’ piu’ essere
attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione
dall'Albo del primo attributario.
3)
Il timbro sara’ assegnato dal Presidente del Collegio,
in dotazione al professionista che ne faccia richiesta e che
risulti iscritto nell'Albo all'atto della consegna, dietro
rimborso del costo del timbro.
4)
Il timbro professionale e’ realizzato e distribuito
soltanto a cura del Consiglio del Collegio e costituisce,
salvo documentati casi di furto e/o smarrimento, un elemento
unico ed irripetibile.
Cio’ stante e’ espressamente vietata la riproduzione
del timbro professionale, sono qualsiasi forma, pena l'esposizione,
per i contravventori, a provvedimenti disciplinari ai sensi
degli art. 11 e 12 del R.D. n. 274/1929.
In caso di smarrimento o furto del timbro
il professionista dovra’ farne immediata denuncia alla
Stazione dei C.C. nella cui giurisdizione e’ compreso
il suo studio quindi, con copia della denuncia vidimata dagli
stessi Carabinieri, darne subito notizia al Consiglio del
Collegio al quale dovra’ essere avanzata richiesta del
duplicato del timbro.
5)
il professionista che cessa di essere iscritto all'Albo per
dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione,
dovra’, all'atto della presentazione della domanda di
cancellazione o della comunicazione del provvedimento da parte
del Collegio, riconsegnare il timbro
6)
Il professionista cancellato dall'albo, che non riconsegni
il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio,
sara’ diffidato. Del provvedimento sara’ data
comunicazione all'Autorita’ giudiziaria ed agli Enti
ed Uffici interessati.
7)
Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui
l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale
effetto, sara’ passibile di denuncia all'Autorita’
giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11 febbraio 1929,
n. 274.
8)
L’Autorita’ Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici
comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli
elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati
stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo
del firmatario ed a respingerli quando manchino dei prescritti
requisiti. Agli Enti stessi sara’ trasmessa copia delle
presenti norme col facsimile del timbro.
9)
Il presente regolamento entra in vigore l' 01/01/1994
Chi appone firme di favore danneggia i colleghi e se stesso
perdendo la propria dignita’ professionale. Il Consiglio
del Collegio vigila alla tutela dell'esercizio professionale
e alla conservazione del decoro del Collegio; cura che siano
repressi l'uso illecito del titolo di Geometra e l'esercizio
abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia
all'Autorita’ Giudiziaria.
Art. 5 della Legge 24 luglio 1923, n. 1395
e art. 37 del O. P R. 23 ottobre 1925 n. 2537.
FAC-SIMILE
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