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21/03/2019
10.04.2019 : SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA "SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - BIENNIO 2019/2021
In adempimento al disposto degli artt. 3 e 4 della legge in oggetto, relativi alla nomina degli esperti presso le Sezioni Specializzate Agrarie dei Tribunali per il biennio 1° agosto 2019 – 31 luglio 2021 si invitano gli Iscritti a voler segnalare la propria disponibilità quali candidati fra cui scegliere gli esperti per ciascuna Sezione Specializzata Agraria.
Ogni candidato, disponibile ad accettare l’eventuale incarico ed in possesso dei requisiti di legge (di seguito riportato lo stralcio di Legge), dovrà essere indicato:
- l’esatto nominativo ed indirizzo di residenza
- la data di nascita
- la data di iscrizione al relativo Albo professionale d’appartenenza
Artt. 3 e 4 Legge 320/63
Art. 3. Nomina degli esperti
1. Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d' appello.
2. Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le Sezioni d' appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie .
3. A tale effetto è istituito presso ogni Corte d' appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
4. Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.
5. Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d' appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.
6. Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.
Art. 4. Durata in carica degli esperti
1. Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.
2. Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
Fonte: REGIONE EMILIA ROMAGNA



