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18/11/2002

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 81 del 6 novembre 2002 - Oggetto : Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e delle partecipazioni in societa' non quotate. Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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CIRCOLARE N. 81
Roma, 6 novembre 2002
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
____________________________
OGGETTO: Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, dei
terreni agricoli e delle partecipazioni in società non quotate.
Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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INDICE
1 PREMESSA 3
2 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI
EDIFICABILI E A DESTINAZIONE AGRICOLA 4
2.1 Terreni posseduti in comunione e terreni gravati da usufrutto 5
2.2 Terreni oggetto di provvedimenti di espropriazione 7
2.3 Rivalutazione di particelle catastali dichiarate parzialmente edificabili 8
2.4 Terreni edificabili acquistati per effetto di successione o donazione 9
2.5 Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva 11
3 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE 13
3.1 Ambito applicativo 13
3.2 Perizia giurata di stima 14
3.3 Rideterminazione parziale del valore della partecipazione 15
3. 4 Modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva 16
3
1 Premessa
Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
per il 2002) prevedono, rispettivamente, la possibilità di rideterminare il valore di
acquisto dei titoli, quote o diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, e dei
terreni edificabili e di quelli a destinazione agricola, posseduti alla data del 1°
gennaio 2002.
Si fa presente, innanzitutto, che il termine entro il quale usufruire di tali
disposizioni agevolative, inizialmente fissato al 30 settembre 2002, è stato
prorogato al 30 novembre 2002 dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209.
Si riassumono di seguito le fonti normative e gli interventi interpretativi in
materia.
Riferimenti normativi Interventi interpretativi
Art. 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati)
Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002
Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002
Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002
Art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili e con destinazione
agricola)
Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1
e 7.2
Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 3
Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12
Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002
Art. 4, comma 3, del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209
(Proroga del termine)
4
2 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI
TERRENI EDIFICABILI E A DESTINAZIONE AGRICOLA
L’articolo 7 della legge n. 448 del 2001 consente la rideterminazione del
valore di acquisto di terreni edificabili e a destinazione agricola, mediante il
pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore delle aree,
attestato da una perizia giurata di stima riferita al 1° gennaio 2002, allo scopo di
ridurre il valore della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni stessi, di cui
all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR).
L’ambito e le modalità applicative della disposizione sono state illustrate
con le circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002, paragrafi 7.1 e 7.2, n. 15/E del 1°
febbraio 2002, paragrafo 3, e n. 55/E del 20 giugno 2002, paragrafo 12. Con la
risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002 è stato, inoltre, istituito il codice tributo
1809, da utilizzare per il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Con riferimento alla perizia giurata (redatta da soggetti competenti in
materia urbanistica, individuati dal legislatore negli iscritti agli albi degli
ingegneri, dagli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici,
dei periti agrari e dei periti industriali edili), si rammenta che le perizie
stragiudiziali possono essere presentate per la asseverazione oltre che presso la
cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i
notai.
La presente circolare intende fornire chiarimenti in merito alla possibilità
di applicare la procedura di rivalutazione in particolari ipotesi che hanno
costituito oggetto di quesiti pervenuti alla scrivente ovvero sono state prospettate
dalla stampa specializzata, concernenti:
· la rivalutazione di terreni in regime di comunione;
· la rivalutazione di terreni oggetto di provvedimenti di esproprio;
5
· la rivalutazione di terreni nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti
abbiano previsto la destinazione edificatoria solo di una porzione della
particella catastale;
· gli effetti che la rivalutazione operata dal donante o dal de cuius produce
per il donatario o per l’erede;
· le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui la
rivalutazione riguardi più terreni appartenenti allo stesso soggetto.
2.1 Terreni posseduti in comunione e terreni gravati da usufrutto
Le aree possedute in regime di comunione pro indiviso, possono essere
oggetto di rivalutazione parziale nel caso in cui soltanto alcuni dei comproprietari
intendano avvalersi della facoltà di rideterminare il costo storico di acquisto dei
terreni.
Come è noto il regime giuridico della comunione attribuisce a ciascun
condomino una quota ideale del diritto di proprietà che non è riferibile ad una
porzione materiale del bene. Ciascun condomino, infatti, esercita il proprio diritto
sull’intero bene incontrando un limite nel diritto di pari contenuto spettante agli
altri comproprietari.
Nella comunione pro indiviso, pertanto, la rivalutazione parziale deve
avere ad oggetto una percentuale astratta dell’immobile, corrispondente alla
quota di comproprietà.
Si ritiene che ciò sia compatibile sia con i principi civilistici che
disciplinano tale istituto, in base ai quali ciascun condomino ha il diritto di
disporre della propria quota, sia con le finalità agevolative della norma sulla
rivalutazione dei terreni, finalizzata a ridurre le imposte personali sui “redditi
diversi” di cui all’articolo 81, lettere a) e b), del TUIR.
Per determinare la quota di terreno da affrancare è tuttavia necessario che
il singolo comproprietario determini mediante perizia giurata di stima, da
redigere nei modi indicati dall’articolo 7 della legge n. 448 del 2001, il valore
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dell’intera area alla data del primo gennaio 2002, in modo da poter assoggettare
all’imposta sostitutiva del 4% la percentuale di tale valore corrispondente alla
propria quota di comproprietà.
In occasione della cessione del terreno comune i condomini che si sono
avvalsi della procedura di rivalutazione possono così calcolare la plusvalenza da
essi realizzata assumendo quali termini di calcolo, da un lato, la parte di
corrispettivo corrispondente alla propria quota di comproprietà e, dall’altro, il
valore di tale quota affrancato, aumentato delle spese di perizia sostenute e
rimaste a loro carico. Gli altri condomini che non si siano avvalsi della facoltà di
rivalutare le proprie quote devono, invece, determinare la plusvalenza loro
imputabile facendo riferimento al prezzo storico di acquisto del terreno, così
come definito dall’articolo 82 del TUIR.
Occorre tener presente che, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della citata
legge n. 448 del 2001, affinché il valore “rideterminato” possa assumere rilievo
agli effetti della calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca
valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali. Tale principio, che prevede la omogeneità del valore fiscale
del terreno ai fini delle imposte dirette e delle imposte di registro ipotecarie e
catastali, fa si che nel caso in cui nell’atto di trasferimento sia indicato un valore
inferiore a quello rivalutato, tornino applicabili le regole ordinarie di
determinazione delle plusvalenze indicate nel richiamato articolo 82 del TUIR,
senza tener conto del valore rideterminato.
Si deve ritenere che la rivalutazione sia possibile anche in relazione ai
terreni concessi in usufrutto. Il proprietario in particolare può rivalutare anche il
solo valore della nuda proprietà, riferito alla data del 1° gennaio 2002, costituito
dalla differenza tra il valore della proprietà piena e quello del diritto reale.
Peraltro gia con circolare n. 55/E del 2002 era stato chiarito che “la norma
(art. 7 l. 448 del 2001) non preclude al proprietario di procedere alla
rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni ancorché questi…siano
gravati da un diritto di superficie alla data del primo gennaio 2002”.
7
Analogamente la facoltà di procedere alla rivalutazione deve essere
riconosciuta all’usufruttuario, atteso che anche tale soggetto, per effetto del
principio recato dall’articolo 9, comma 5, del TUIR, secondo cui “Ai fini delle
imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono
anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di
diritti reali di godimento…”, in caso di cessione a titolo oneroso del proprio
diritto, può realizzare una plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 81, comma
1, lettera b), del TUIR. Il valore dell’usufrutto si deve ritenere che possa essere
determinato dalla perizia giurata di stima secondo le disposizioni recate
dall’articolo 48 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro (approvato con DPR n. 131 del 26 aprile 1986), applicando, in caso di
usufrutto a vita, i coefficienti indicati nel prospetto allegato al medesimo Testo
Unico.
2.2 Terreni oggetto di provvedimenti di espropriazione
Ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 generano
plusvalenze tassabili anche le indennità di esproprio o le somme percepite a
seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché le
somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad
occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni, destinati ad
opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo
A, B, C, D, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica.
Su tali indennità i soggetti eroganti devono operare una ritenuta a titolo di
imposta nella misura del 20 per cento, ferma restando per il contribuente la
facoltà di optare per la tassazione secondo le regole di cui all’articolo 81, comma
1, lettera b), del TUIR, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel qual caso
la ritenuta subita si considera effettuata a titolo di acconto.
8
In considerazione della particolare modalità di tassazione delle indennità in
questione, è stato sollevato il problema della rivalutazione dei terreni oggetto di
provvedimenti ablatori.
In proposito, si ritiene che in virtù dell’espresso rinvio operato dall’articolo
11 della legge 413 del 1991 all’articolo 81, comma 1, lettera b), del TUIR, il
valore dei terreni, determinato mediante la rivalutazione, costituisca valore
iniziale di acquisto anche nella determinazione delle plusvalenze da esproprio
qualora il contribuente intenda assoggettare tali redditi a tassazione secondo i
criteri del richiamato articolo 81, comma 1, lettera b), del TUIR.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva, tuttavia, non fa venir meno l’obbligo
dell’ente erogante di operare la ritenuta del 20 per cento a titolo d’imposta sulla
indennità di esproprio, ai sensi dell’articolo 11 della citata legge n. 413 del 1991.
Tale disposizione, infatti, non è stata oggetto di modifiche a seguito
dell’introduzione della normativa sulla rivalutazione dei terreni e, pertanto,
continua a trovare piena applicazione nel sistema di tassazione delle indennità
espropriative, basato, in primo luogo, sul prelievo diretto da parte dell’ente
erogante.
La ritenuta subita sull’indennità può, ovviamente, essere indicata in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel quadro “RM”, del modello di dichiarazione
Unico, al fine di scomputarla dall’imposta dovuta o di chiederne il rimborso,
costituendo, come detto, imposta versata a titolo acconto.
2.3 Rivalutazione di particelle catastali dichiarate parzialmente edificabili
Nella ipotesi in cui gli strumenti urbanistici prevedano destinazioni
differenziate all’interno di una stessa particella catastale, dichiarando edificabile
sola una porzione della stessa, il contribuente potrebbe avere interesse ad operare
la rivalutazione dell’unità catastale limitatamente alla parte dichiarata edificabile.
E’ stato chiesto in proposito se la procedura di rivalutazione presupponga
il frazionamento dell’area in corrispondenza delle diverse destinazioni
9
urbanistiche ad essa attribuite o se tale frazionamento possa essere rinviato al
momento successivo ed eventuale della vendita della sola porzione edificabile.
In proposito si osserva che nella perizia giurata il terreno stimato deve
essere individuato con esattezza in modo che sia facilmente riscontrabile la
corrispondenza tra l’area rivalutata ed il valore indicato nella perizia. In questa
ottica indubbiamente il riferimento ai dati catastali costituisce il sistema più
idoneo per identificare l’oggetto della rivalutazione.
Tuttavia, in relazione al caso in esame, tenuto conto che il principio di
trasparenza dell’azione amministrativa richiede una precisa individuazione
dell’oggetto del provvedimento, si deve ritenere che in sede di predisposizione o
di variazione del Piano Regolatore sia già stata opportunamente identificata la
porzione di area edificabile. Pertanto, per limitare la rivalutazione solo a tale
zona, è sufficiente che nell’atto di perizia venga fatto riferimento allo strumento
urbanistico che la delimita e non si renda necessario procedere ad un preventivo
frazionamento dell’area.
2.4 Terreni edificabili acquistati per effetto di successione o donazione
E’ stato sollevato il problema dei riflessi che l’affrancamento del terreno,
operato dal de cuius o dal donante, produce nei confronti dell’erede o del
donatario. In particolare è stato chiesto se tali soggetti possano determinare la
plusvalenza derivante dalla vendita del cespite ereditato o ricevuto in donazione
assumendo come prezzo di acquisto il valore affrancato dal de cuius o dal
donante.
La questione prospettata rientra nella problematica di carattere più
generale concernente il valore da assumere come prezzo di acquisto nella
determinazione delle plusvalenze derivanti dalla ve ndita di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria acquisiti gratuitamente, a seguito della abolizione dei
tributi di successione e donazione.
L’articolo 82, comma 2, del TUIR, dispone che la plusvalenza realizzata a
seguito della vendita di terreni edificabili acquisiti per successione o donazione,
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non interessati da interventi di lottizzazione, si determina assumendo come
prezzo d’acquisto il valore dell’immobile “dichiarato nelle relative denunce o
atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili e di successione”.
Al riguardo, si ritiene che la soppressione delle imposte di successione e
donazione (l. n. 383 del 2001) non comporti, tuttavia, il venir meno del
riferimento agli atti dichiarativi indicati nel richiamato articolo 82, comma 2, del
TUIR.
Va sottolineato, infatti, che nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni
immobili o diritti immobiliari deve essere presentata la dichiarazione di
successione, come già precisato con la circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001
(concernente primi chiarimenti sulla abolizione dell’imposta sulla successione e
donazione), e che per le donazioni di tali beni è richiesta la forma dell’atto
pubblico da sottoporre a registrazione; inoltre, il valore indicato in tali atti
assume comunque rilievo ai fini fiscali in riferimento alle imposte ipotecarie e
catastali, le quali devono essere assolte anche per i trasferimenti immobiliari
realizzati a titolo gratuito.
Tenuto conto che l’interpretazione letterale prevale su altri criteri
interpretativi qualora consenta di attribuire alla norma un significato, si deve
ritenere tuttora applicabile la modalità di determinazione della plusvalenza
stabilita dall’articolo 82, comma 2, del TUIR, secondo cui l’erede o il donatario
devono assumere come prezzo iniziale del terreno acquistato per effetto di
successione o donazione il valore indicato nei relativi atti.
Non torna quindi applicabile alla ipotesi in esame il principio affermato,
con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria nella citata circolare n.
91/E del 2001, in base al quale detti redditi derivanti dalla vendita di titoli e
partecipazioni acquistati per successione devono essere determinati assumendo
come prezzo di acquisto il costo sostenuto dal de cuius, non potendosi fare
riferimento – dopo la soppressione dell’imposta sulle successioni – al “valore
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definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di
successione” (art. 82, comma 5, del TUIR).
Peraltro, qualora il valore dell’immobile risultante dalla rivalutazione
operata dal de cuius o dal donante sia stato utilizzato dall’erede o dal donatario in
sede di dichiarazione di successione o donazione ai fini delle imposte ipotecarie
e catastali, il medesimo valore, sempreché non rideterminato in sede di
accertamento o liquidazione, costituirà valore iniziale, ai sensi del richiamato
articolo 82, comma 2, per il calcolo della plusvalenza.
Si segnala, infine, che in applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale del 9 luglio 2002, n. 328 (G.U. 1a serie speciale n. 28 del 17
luglio 2002), è possibile rivalutare sulla base della variazione dell’indice ISTAT
il valore iniziale dei terreni acquisiti per successione o donazione, indicato –
come sopra detto- nelle relative denunce o atti registrati, da assumere quale
termine di raffronto per determinare la plusvalenza tassabile.
La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato illegittima la disposizione
recata dall’articolo 82, comma 2, del TUIR, nella parte in cui non consente di
tener conto dell’incidenza dell’inflazione monetaria.
In sostanza, secondo l’organo di legittimità costituzionale, il valore del
terreno edificabile deve essere depurato, anche in questo caso, dagli effetti
inflazionistici poiché altrimenti si verificherebbe una ingiustificata disparità di
trattamento con riferimento al valore dei terreni edificabili acquistati a titolo
oneroso, per i quali il legislatore già dispone, con il medesimo articolo 82,
comma 2, del TUIR, la rivalutazione in base agli indici ISTAT.
2.5 Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
Per quanto concerne il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva, si fa
presente che la scadenza del 30 settembre 2002, prevista dal richiamato articolo
7, è stata prorogata al 30 novembre 2002 dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209 e, quindi, scadendo tale termine di sabato, al 2
12
dicembre 2002. In caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva, anche il termine
per il pagamento delle rate annuali successive alla prima, decorre dalla nuova
data del 30 novembre 2002.
Si ricorda che il suddetto versamento può essere rateizzato in un numero
massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 novembre 2002.
Pertanto, l’imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 2 dicembre
2002 ovvero in un numero massimo di tre rate da versarsi entro il 2 dicembre
2002 (prima rata), entro il 30 novembre 2003 (seconda rata) ed entro il 30
novembre 2004 (terza rata). In tal caso, sugli importi relativi alle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da
corrispondere contestualmente al versamento.
Al riguardo, si fa presente che in caso di comproprietà il versamento deve
essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota.
Da più parti è stata rappresentata la difficoltà di ricollegare il versamento
eseguito alla singola operazione di rideterminazione del valore dei terreni,
nell’ipotesi in cui il contribuente intenda avvalersi della rivalutazione con
riguardo ad una pluralità di aree o terreni.
Al riguardo, si precisa che l’imposta complessivamente dovuta può essere
corrisposta anche attraverso un versamento cumulativo; in tal caso, è comunque
necessario che il versamento in tal modo effettuato sia riconducibile al valore
attribuito a ciascuna delle aree o terreni.
Pertanto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2002, deve essere indicato il valore di ciascuna area o terreno
alla data del 1° gennaio 2002, così come risultante dalla relativa perizia giurata di
stima. Tanto consentirà all’Agenzia di abbinare i versamenti a ciascun bene
oggetto di rivalutazione e quindi di riconoscere l’agevolazione con esclusivo
riguardo alle plusvalenze originate da beni per i quali sia stata effettivamente
assolta l’imposta sostitutiva.
13
3 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE
L’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 consente ai contribuenti che
detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati
regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1°
gennaio 2002.
In particolare, la disposizione in commento prevede che, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1,
lettere c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.
Quest’ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del
patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della
partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.
3.1 Ambito applicativo
Con la circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002 è stato precisato che possono
avvalersi della norma in esame i soggetti che, al 1° gennaio 2002, risultino
titolari di partecipazioni non quotate anche se, successivamente a tale data, sia
stata deliberata l’ammissione alla quotazione delle partecipazioni.
Si tratta in sostanza di quei contribuenti che effettuano operazioni
suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e, quindi:
· le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività
commerciali;
· le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi
dell’articolo 5 del TUIR;
· gli enti non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR;
14
· i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a
stabili organizzazioni.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della norma è stato,
inoltre, chiarito che, in caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni
o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2002, gli eredi e i donatari non
possono essere considerati “possessori” delle partecipazioni a tale data. In tal
caso, pertanto, non sono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 82,
comma 5, del TUIR.
3.2 Perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della normativa in esame, il valore dei titoli, delle
quote o dei diritti alla data del 1° gennaio 2002, deve essere determinato in
relazione alla frazione del patrimonio netto risultante da una apposita perizia
giurata di stima.
Come specificato dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 448 del 2001,
detta perizia deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall’articolo 64 del
codice di procedura civile, esclusivamente da soggetti iscritti all’albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell’elenco dei
revisori contabili. La relazione giurata di stima deve essere riferita all’intero
patrimonio sociale.
In proposito, si rammenta che le perizie stragiudiziali possono essere
presentate per la asseverazione oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche
presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Si ricorda, altresì, che alle predette valutazioni si applica la disposizione
antielusiva contenuta nell’articolo 37-bis, comma 3, lettera f), del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600.
Considerato che la norma richiede espressamente che la predisposizione
della perizia debba essere effettuata prima della cessione della relativa
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partecipazione esclusivamente con riferimento al caso in cui il contribuente abbia
optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura
finanziaria tramite un intermediario abilitato ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, tale condizione non è necessaria
per i contribuenti che determinano la predetta imposta sostitutiva in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso, infatti, la
predisposizione della perizia necessaria ai fini della rideterminazione del costo o
del valore della partecipazione, può essere effettuata anche entro il termine del 30
novembre 2002, e, quindi, in tempo utile per il pagamento delle imposte derivanti
dalla dichiarazione dei redditi.
3.3 Rideterminazione parziale del valore della partecipazione
In caso di possesso di una partecipazione qualificata, è consentito
rideterminarne il valore anche limitatamente alla quota parte rappresentativa di
una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l’imposta sostitutiva è
comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione
contenuta nel comma 2 dell’articolo 5 commisura l’imposta non già all’entità
della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma
all’entità dell’intera partecipazione posseduta dal contribuente alla data del 1°
gennaio 2002.
Al riguardo, è stato già chiarito che, nel caso in cui il contribuente si
avvalga del regime impositivo di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997
(regime dichiarativo), qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in
epoche diverse, per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il
valore di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti
acquisiti per ultimi.
La partecipazione sulla quale è dovuta l’imposta sostitutiva del 2 o 4 per
cento si considera acquisita il 1° gennaio 2002. Pertanto, nell’ipotesi in cui in
data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione
16
si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato,
sempreché il contribuente non abbia optato per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria per il tramite di un
intermediario abilitato.
E’ opportuno, inoltre, ricordare che, sulla base di quanto stabilito dal
comma 6 dell’articolo 5, della legge n. 448 del 2001, l’assunzione del valore
“rideterminato” – in luogo del costo o valore di acquisto – non consente il
realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del
TUIR. Pertanto, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni
rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può
dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.
A tal fine, gli intermediari in sede di applicazione dell’imposta sostitutiva
ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 devono tenere distinta
evidenza della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la
rideterminazione del valore di acquisto. Conseguentemente, i successivi acquisti
di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano ai fini
della determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è
stato rideterminato.
3. 4 Modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva
Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del
1° gennaio 2002, il contribuente è tenuto al pagamento di un’imposta sostitutiva
del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a seconda che si tratti o meno di
partecipazioni qualificate.
Il valore “rideterminato” è utilizzato per determinare le plusvalenze
realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
e di partecipazioni non qualificate, sempreché sia stata corrisposta l’imposta
17
sostitutiva dovuta, rispettivamente, nella misura del 4 o del 2 per cento, entro il
termine ultimo previsto dalla norma.
Anche con riferimento a tale adempimento, l’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 ha prorogato al 30 novembre 2002
(ossia, 2 dicembre 2002) il termine del 30 settembre 2002, originariamente
previsto per il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Inoltre, con la risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002 è stato precisato
che il versamento dell’imposta del 2 o del 4 per cento deve essere effettuato
utilizzando il modello F24, con l’indicazione del codice tributo 1808, secondo le
disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si sottolinea che il versamento dell’imposta sostitutiva può essere
rateizzato, secondo le modalità già illustrate al precedente paragrafo 2.5.
Anche con riferimento alla rideterminazione del valore delle partecipazioni
si pone la necessità, a fini di controllo, di ricollegare i versamenti eseguiti con il
valore attribuito a ciascuna partecipazione.
Al riguardo, si precisa che, analogamente a quanto chiarito riguardo ai
terreni, l’imposta complessivamente dovuta può essere corrisposta anche
attraverso un versamento cumulativo.
In tal caso, è comunque necessario che il versamento in tal modo
effettuato sia riconducibile a ciascun valore delle partecipazioni, quote o diritti
determinato in base alle relative perizie giurate di stima.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tramite un
intermediario abilitato (regime amministrato o gestito), quest’ultimo tiene conto
del nuovo valore in luogo del costo di acquisto, a condizione che il contribuente
abbia preventivamente fornito allo stesso la copia della perizia giurata,
unitamente ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale della società
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periziata. E’ altresì necessario che l’intermediario abilitato acquisisca copia del
modello di versamento dell’intero importo dell’imposta o di ciascuna rata.
In caso, invece, di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria
da parte del contribuente ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997
(regime dichiarativo), il valore assunto a riferimento per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 2 o 4 per cento, nonché i dati relativi ai versamenti
dell’imposta, devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione dei
redditi.
Inoltre, si ricorda che in quest’ultimo caso, sussistono gli obblighi di
comunicazione all’Amministrazione finanziaria da parte dell’intermediario che
interviene nell’operazione di cessione della partecipazione, quota o diritto, ai
sensi dell’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 461 del 1997.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Catasto Terreni

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