Le Ultime dal Collegio

23/09/2002

Appunti di alcuni Documenti di Legislazione - La Transizione Lira/Euro

Appunti di alcuni Documenti di Legislazione

La Transizione Lira/Euro

Rendite catastali

     Tutti i redditi iscritti sia nel Catasto Fabbricati che in quello Terreni, vigenti all’attualità, a partire dal 2 gennaio 2002 sono convertiti in euro. Nell’archivio storico della banca dati del catasto vengono comunque conservati i dati originari in lire delle unità immobiliari e delle particelle, disponibili per la consultazione e la certificazione.

     Le rendite del Catasto Fabbricati e i redditi del Catasto Terreni dal 1° gennaio 2002, all’atto dell’introduzione in atti, vengono calcolati direttamente in euro partendo dalle tariffe d’estimo attualmente vigenti convertite mediante l’apposito tasso ufficiale (1936,27).

     La stessa regola si applica per le rendite attribuite con stima diretta e relative alle unità immobiliari del Catasto Fabbricati appartenenti ai gruppi di categoria D ed E.

     Ovviamente nelle consultazioni e nei certificati, i redditi vengono visualizzati con due soli decimali, mentre le tariffe, che sono eventualmente utilizzate per il calcolo della redditività catastale dei beni sono determinate con cinque cifre decimali, per rispettare i vincoli normativi dettati dall’Unione europea.

     Si precisa che negli atti del catasto :

       le rendite connesse a dichiarazioni presentate successivamente al 31 dicembre 2001 vengono espresse solo in euro;

       le rendite connesse a dichiarazioni presentate antecedentemente al 1° gennaio 2002, ed ancora vigenti nel periodo successivo a tale data, vengono espresse in euro ed in lire;

       le rendite connesse a dichiarazioni presentate antecedentemente al 1° gennaio 2002, e non più vigenti nel periodo successivo a tale data, vengono espresse solo in lire.

     I cittadini che non dispongono di rendite e redditi catastali già espressi in euro possono “per semplicità”, ai fini delle dichiarazioni fiscali, effettuare la conversione dividendo gli importi in lire per il tasso ufficiale (1.936,27) con arrotondamento del risultato al centesimo.

Tributi speciali catastali

     Alla data del 31 dicembre 2001 vengono convertiti in euro con arrotondamento al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore 5 e per difetto se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Servizi di pubblicità immobiliare

     Le note di iscrizione ipotecaria, riferite ad atti costitutivi perfezionatisi entro il 31 dicembre 2001, che vengono presentate a partire dal 2 gennaio 2002, devono contenere dati espressi in euro. In tale fattispecie gli importi che nell’atto costitutivo risultano in lire, devono essere convertiti in euro in sede di compilazione della nota di iscrizione; peraltro, ai fini di una completa ed esaustiva informazione ipotecaria, occorre indicare nel quadro “D” delle note di iscrizione, tutti i riferimenti in lire presenti nell’atto costitutivo.

     Per le annotazioni depositate entro il 28 dicembre 2001, la valuta da indicare nei campi contenenti importi deve essere espressa in lire; per le annotazioni depositate a decorrere dal 2 gennaio 2002, i valori contenuti nei predetti campi devono essere espressi in euro.

Modulistica e stampe

     Nella stampa e nella visualizzazione dei dati del catasto, che ordinariamente vengono notificati, a partire dal 1° gennaio 2002, le rendite sono riportate in entrambe le divise o solo in euro in base alla data di presentazione della dichiarazione che ha attribuito la rendita, successivamente variata ed oggetto di notifica, al fine di rendere disponibili al cittadino tutte le informazioni sul proprio immobile, utili per ogni adempimento fiscale.

     La modulistica è stata anch’essa adeguata all’euro ed è disponibile sul sito www.agenziaterritorio.it/modulistica/index.htm.

     I contribuenti possono, comunque utilizzare anche quella eventualmente in loro possesso, evidenziando nel campo dei valori monetari gli importi in euro. Nella presentazione delle domande di voltura (modd. 13 TP e 98 TP) e nella modulistica utilizzata per i tipi mappali e di frazionamento, i redditi possono essere anche omessi, in quanto la loro indicazione ha solo finalità di controllo.

     Per quanto riguarda le dichiarazioni in catasto, con l’adozione del programma DOCFA 3.0 è stato soppresso l’utilizzo dei modelli AN, BN, EP1, EP2 ed EP3 e sostituito con gli appositi cartigli resi disponibili con lo stesso programma. Si rammenta, inoltre, che il modello 51modif., può essere stampato su carta lucida in formato A3, utilizzando il file in formato pdf disponibile presso il sito internet dell’Agenzia del territorio.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Economia e delle Finanze