Le Ultime dal Collegio

19/12/2002

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 29 APRILE 2002 N. 2283

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV
SENTENZA 29 APRILE 2002 N. 2283
Il diritto di accesso agli atti pubblici della pubblica Amministrazione previsto dall’art. 22, L. 241/1990 è garantito per tutelare un interesse soggettivo, che non può identificarsi con un generico interesse di ogni cittadino o di sue associazioni al buon andamento dell’attività amministrativa.
(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 aprile 2002 n. 2283)
Una associazione dei consumatori (il Codacons) chiede di accedere una serie di atti della P.A. allo scopo di acquisire informazioni sul settore autostradale per valutarne l’efficienza e per assumere iniziative - anche d’ordine giudiziario - a tutela degli utenti del servizio. Viene negato l’accesso. Il Codacons ricorre al Tar che respinge il ricorso ritenendo che l’utente non può ritenersi titolare di una posizione che lo abiliti a censurare scelte organizzative per cui non essendo ravvisabile alcun interesse qualificato del singolo utente non lo potrà essere quello dell’associazione che lo rappresenta.
Il Codacons impugna la sentenza rivolgendosi al Consiglio di Stato, che però rimane sulla stessa posizione del Tar ritenendo che l’attività che il Codacons vuole intraprendere mira a trasformare il diritto di accesso in uno strumento di ispezione “popolare” sull’efficienza del servizio e questo non costituisce quella “situazione giuridicamente rilevante” che, ai sensi dell’art. 22 legge n. 241 del 1990, legittima l’esercizio del diritto di accesso. In merito poi ai diritti delle associazioni dei consumatori, se è vero che la legge n. 281 del 1998 riconosce e garantisce “i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti”, non è previsto un generale potere di accesso a fini ispettivi ma solamente delle ipotesi specifiche e cioè:
- “inibitoria” giudiziale degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti (lett. a);
- adozione di “misure idonee” a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (lett. b);
- la pubblicazione del provvedimento su quotidiani nazionali o locali (lett. c).

Fonte: Consiglio di Stato

Sentenze