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27/12/2005

DECRETO LEGGE MILLE PROROGHE

Si riporta parte dell’articolo del “Sole 24 Ore” del 24 dicembre 2005, in cui e’ riportato il decreto-legge varato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre per disporre una serie di proroghe a disposizioni legislative. Il testo potrebbe ancora subire ulteriori modifiche di coordinamento normativo prima della pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

Articolo 11
Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia


L’integrazione documentale prevista nell’allegato 1, ultimo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, puo’ essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

Articolo 25
Disposizioni in materia di catasto


Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e’ prorogato di un anno.

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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 66
Funzioni conferite agli enti locali


1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative :
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.

Fonte: Sole 24 ore

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