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10/01/2003

Gazzetta Ufficiale Decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282 - Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2002
La rivalutazione dei terreni, scaduta il 16 dicembre 2002, e' stata prorogata sino al 16 maggio 2003

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n.282
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,
di riscossione e di procedure di contabilita'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi in materia di adempimenti comunitari, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea, e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita', atteso l'imminente inizio dell'anno fiscale 2003;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2002;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Completamento degli adempimenti comunitari
a seguito di condanna per aiuti di Stato
<< omississ >>

Art. 2.
Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni
di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto
  1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
  2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

Art. 3.
Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve
<< omississ >>

Art. 4.
Disposizioni in materia di concessionari della riscossione
<< omississ >>

Art. 5.
Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive
<< omississ >>

Art. 6.
Emersione di attivita' detenute all'estero
<< omississ >>

Art. 7.
Dismissione di beni immobili dello Stato
<< omississ >>


Art. 8.
Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi
<< omississ >>

Art. 9.
Potenziamento dell'attivita' di controllo
e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica
<< omississ >>

Art. 10.
Entrata in vigore
<< omississ >>

Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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