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10/01/2003
Gazzetta Ufficiale LEGGE 27 dicembre 2002, n.289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).
Pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002
Gli articoli interessanti per la Professione :
Comma 5, Art. 2 Proroga della detrazione fiscale per le ristrutturazioni al 36 per cento fino al 30 settembre 2003.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
(Risultati differenziali)
<< omississ >>
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
<<< omississ >>
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
Art. 95
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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