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17/04/2003

Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 28 del 08/04/2003
CONCORSO 8 maggio 2003
- Sessione degli esami di Stato 2003 per l'abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Geometra

Esame di Abilitazione alla Professione per i Praticanti
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' 8 Aprile l' Ordinanza "CONCORSO (scad. 8 maggio 2003"
"Sessione degli esami di Stato 2003 per l'abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Geometra"
Svolgimento della Prima Prova Scritta : Giovedi' 6 novembre 2003
Svolgimento della Seconda Prova Scritta : Venerdi' 7 novembre 2003
Sede dell' Esame : Istituto Tecnico per Geometri "L.B.Alberti" di Forli'
IMPORTANTE : (Art. 4) I candidati devono, entro l' 8 maggio 2003 presentare domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, indirizzata al Preside dell'Istituto Tecnico indicato come sede di esame ed inviata e/o presentata presso la Segreteria del Collegio dei Geometri.


IL TESTO DEL CONCORSO


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


CONCORSO (scad. 8 maggio 2003)
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici


 Vista …
- omissis -

Ordina:
Art. 1.

 1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:
  A) completato un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);
  B) completato almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);
  C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei geometri accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
  D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A);
  E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

Art. 3.
Sedi di esame

 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri, elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di Verbania, Feltre e Cantu' individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno e Como che non sono sedi di istituti tecnici per geometri.
 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.
 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4.
Domande di ammissione Modalita' di presentazione - termine - esclusioni

 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, presentare, come indicato al successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, all'istituto indicato nella predetta tabella A ubicato nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato.
 2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato.
 3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano piu' circoscrizioni di collegio, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato.
 4. Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede d'esame, sede prescelta con i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ed inviate al collegio dei geometri nella cui circoscrizione risulta ubicato il detto istituto, si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
 5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
 6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5.
Domande di ammissione - contenuto

 1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica citato), devono dichiarare (articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica citato):
  il cognome ed il nome;
  il luogo e la data di nascita;
  la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
  di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di geometra, con precisa indicazione: dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2;
  di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale o circoscrizionale;
  di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma o della certificazione posseduta;
  di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
 2. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausilii e tempi aggiuntivi).
I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

Art. 6.
Domande di ammissione - documentazione

 1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
  curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
  eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
  ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di 1,55 euro dovuto
all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378 e successive modificazioni;
  fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000);
  elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7.
Adempimenti dei collegi

 1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione, entro il
26 maggio 2003, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei
candidati, in possesso dei requisiti di legge, che hanno prodotto
regolare domanda di ammissione agli esami ai fini della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al consiglio nazionale.
 2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
il 21 giugno 2003, con l'inoltro di un unico elenco nominativo, in
stretto ordine alfabetico, dei candidati in possesso dei requisiti di
legge per consentire al Ministero di provvedere alla loro
assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti
elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al
possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. Nel
predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di
ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare
con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto al
nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare
comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la
dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di
acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve attestare:
  la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
  l'esito confermativo del controllo, di cui al precedente
paragrafo n. 2, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
nelle domande medesime.
 Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
 4. Entro il 20 ottobre 2003, i collegi provvedono alla consegna
delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono
indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente
art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al
Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante
indicazione:
  di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
  dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
 5. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
direttamente alla commissione esaminatrice la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.

Art. 8.
Calendario degli esami

 1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
  4 novembre 2003, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle commissioni medesime;
  5 novembre 2003, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
  6 novembre 2003, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritto-grafica;
  7 novembre 2003, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritto-grafica.
 2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

Art. 9.
Prove di esame

 1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso, alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento
di riconoscimento.
 2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli
argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono
indicati nella tabella B allegata.
 3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

Art. 10.
Rinvio

 1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
 La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
 Roma, 28 marzo 2003
 Il direttore generale: Criscuoli

 Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i
dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma (viale
Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di
gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui
trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui
all'art. 13 della legge in argomento.



Tabella A

ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI O COMMERCIALI E PER GEOMETRI DI STATO
SEDI DI ESAME


Valle d'Aosta
- omissis -

Emilia-Romagna
- omissis -
ITG "Alberti" Forli' (Presidenza: I.I.S.S. "Saffi"- via G. Saffi
- omissis -


Tabella B

PROGRAMMA DI ESAME (Allegato A DD.MM. 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

Prima prova scritto-grafica

La prima prova consiste nella redazione del progetto di un
edificio nei limiti delle competenze professionali del geometra,
definite dall'ordinamento vigente.
Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una
relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle
problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e
disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici,
organizzazione del cantiere, contabilita' dei lavori).
Seconda prova scritto-grafica
La seconda prova puo' consistere nella risoluzione di un problema
riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di
un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo.
Modalita' comuni alle due prove scritto-grafiche
Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai
rispettivi temi.
Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti.
Prova orale
La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del
candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della
professione di geometra.
L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle
esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla
discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione
pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati,
nei limiti delle competenze professionali del geometra definite
dall'ordinamento vigente:
progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali
ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai
materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla
direzione e contabilita' dei lavori, alla conduzione del cantiere ed
alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi
energetici, per la sicurezza, ecc.);
strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e
relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e
norme relative;
teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali
dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;
elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio
della professione; ordinamento della professione.

Tabella C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

Edilizia;
Ingegneria delle infrastrutture;
Sistemi informativi territoriali.

Tabella D
CLASSI DELLE LAUREE (decreto ministeriale 4 agosto 2000)

4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
8 - Ingegneria civile e ambientale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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