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19/11/2002
Inform./GEOIDE n. 10 - Ottobre 2002 - Contabilità lavori dopo la “Merloni/Ter”
Con l’entrata in vigore della legge 109/94 (e delle successive modificazioni ed integrazioni), preso atto dell’obbligo dell’appalto a corpo per la quasi totalità dei lavori pubblici, è fondamentale che enti pubblici, professionisti e imprese, prendano coscienza delle sostanziali modifiche apportate alle modalità di contabilizzazione dei lavori pubblici in fase di esecuzione.
L’articolo 156 del regolamento generale elenca i documenti amministrativi contabili, che sono:
• giornale dei lavori
• libretti di misura
• liste settimanali
• registro di contabilità
• sommario del registro di contabilità
• stati di avanzamento lavori
• certificati di pagamento rate acconto
• conto finale e relativa relazione
Dei documenti sopra menzionati, i libretti delle misure, il registro di contabilità, il conto finale e gli stati di avanzamento sono firmati dal direttore dei lavori, inoltre, i libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità ed il conto finale sono firmati anche dall’appaltatore.
I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento, che redige in funzione dei S.A.L. e stato finale redatti e sottoscritti dal direttore dei lavori.
Di seguito sono riportati (in sintesi) i principali contenuti di detti documenti amministrativi contabili, utili nell’espletamento della propria specifica attività professionale.
GIORNALE DEI LAVORI
Costituisce il vero e proprio diario dell’opera, tenuto e compilato dal D.L. sul quale vengono annotate con cadenza giornaliera : il modo di procedere dei lavori, le osservazioni o commenti legati all’andamento dei lavori e gli ordini di servizio.
Per le strutture in c.a., è obbligo del direttore dei lavori, annotare sul giornale la data di inizio ed ultimazione del getto delle varie parti dell’opera, le quantità di calcestruzzo impiegate e del ferro con le loro caratteristiche, il tutto secondo i dettami del Decreto Legislativo 2229/39 (ancora operante).
LIBRETTO DELLE MISURE
Rappresenta il documento dove sono riportati i dati del rilevamento delle lavorazioni eseguite e la
loro misurazione, con la stessa dizione indicata nell’elenco dei prezzi unitari allegati al contratto.
Le modalità di compilazione ed i contenuti di detto documento sono quelle tradizionali di cui al regolamento R.D. del maggio 1895, nonché quelle di cui all’art. 158 del D.P.R. 554/99.
La tenuta e la stesura del libretto è di competenza del direttore dei lavori, il quale riscontrati i lavori eseguiti procede alla loro misurazione in contraddittorio con l’appaltatore e li certifica sul medesimo documento con la propria firma, a cui si aggiunge quella dell’appaltatore.
LISTE SETTIMANALI
È il documento redatto settimanalmente dal direttore dei lavori e sottoscritto dallo stesso congiuntamente all’appaltatore, dove sono trascritte le giornate di operai, i noli e mezzi d’opera impiegati, nonché le provviste somministrate dall’appaltatore su richiesta del D.L. per tutte le opere eseguite in economia.
REGISTRO DI CONTABILITÀ
Documento tenuto anch’esso dal direttore dei lavori dove sono riportati tutti i dati della contabilità, relativa i lavori eseguiti e registrati sul libretto delle misure, liste settimanali per i lavori in economia, nonché qualsiasi altro elemento di spesa che con l’aggiunta dei prezzi di contratto determina il credito dell’appaltatore in relazione all’avanzamento dei lavori.
Le pagine del registro di contabilità devono essere preventivamente bollate dagli uffici del registro, e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore, per accertarne l’autenticità e soprattutto per evitarne la sostituzione.
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’
E’ il documento di calcolo privo di valore probatorio, utile alla definizione dell’importo raggiunto da ogni lavorazione o corpo d’opera trascritto nel registro di contabilità da riportare nel S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) Per i lavori a corpo viene specificato ogni corpo d’opera secondo il capitolato speciale d’appalto con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale.
Lo stato di avanzamento lavori deve contenere (elemento di novità della Merloni ter), anche l’importo della sicurezza, evidenziato nel bando, non soggetto a ribasso e calcolato in percentuale all’importo lordo dei lavori eseguiti e contabilizzati.
CERTIFICATO DI PAGAMENTO/
Emesso dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal D.L., quando l ‘importo dei lavori eseguiti raggiunge quello previsto per ciascuna rata di acconto fissata nel capitolato speciale d’appalto, costituisce il documento necessario alla stazione appaltante per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI/
Il direttore dei lavori, su comunicazione dell’appaltatore, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato di ultimazione dei lavori, redatto in doppio esemplare, la cui data di emissione costituisce data ufficiale di ultimazione dell’opera, dalla quale calcolare eventuale ritardo rispetto alla prefissata consegna.
Entro il termine prefissato nel capitolato speciale d’appalto il D.L. redige il conto finale nel quale viene riportato il credito maturato dall’appaltatore alla completa ultimazione dei lavori, nonché la relativa nota di saldo.
Il conto finale, relazione ed eventuale documentazione allegata, vengono trasmessi dal direttore dei lavori al responsabile del procedimento, il quale invita l’appaltatore alla sottoscrizione del conto finale entro il termine di trenta giorni.
Fonte: Geom. Pierangelo Bergamaschi
Editoriale



