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20/12/2002
Inform./GEOIDE n. 11 - Novembre 2002
TRIBUNALE di IVREA
- Sentenza 3 luglio 2002, n. 447
L’ABUSO EDILIZIO NON È PIÙ REATO PUNIBILE, LA PROROGA DELL’EFFICACIA DEL TESTO UNICO SULL’EDILIZIA HA PROVOCATO QUESTA SINGOLARE SITUAZIONE.
Sentenza 3 luglio 2002, n. 447
L’ABUSO EDILIZIO NON È PIÙ REATO PUNIBILE, LA PROROGA DELL’EFFICACIA DEL TESTO UNICO SULL’EDILIZIA HA PROVOCATO QUESTA SINGOLARE SITUAZIONE.
Il DpR 380/2001 ha abrogato l’art. 20 della legge 47/85, d’altra parte l’efficacia del testo unico sull’edilizia e' stato prorogato, per cui, attualmente, in base all’art. 2 del Codice penale che stabilisce che ‘Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato”, chi ha commesso un abuso edilizio è assolto.
“Per quanto la vicenda possa dirsi singolare e, auspicabilmente, unica e sebbene possa convenirsi con quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di Torino (sez. IV penale, sentenza 21 giugno 2002, Panero) circa l’assenza dell’intenzione del legislatore, nel disporre la proroga, di rendere non punibili le fattispecie previste dall’articolo 20 della legge n. 47 del 1985, appare inevitabile l’applicazione nel caso di specie dell’articolo 2, comma 2, codice penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.”
Fonte: Tribunale di Ivrea
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