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19/08/2002
Inform./GEOIDE n. 7 - Luglio 2002 - Decreto Legislativo 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel Supplemento ordinario n. 139 del 15 giugno 2002 - Serie Generale
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale, n. 139 del 15 giugno 2002 - Serie generale
Parte Prima Roma – Sabato, 15 giugno 2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA30 maggio 2002, n. 115.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Art. 50 (L)
(Misura degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materia analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza
dell’autorità giudiziaria.
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)
1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della presentazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato.
(Aumento e riduzione degli onorari)
1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
(incarichi collegiali)
1. Quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il complesso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio,a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli.
(Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
AUSILIARI DEL MAGISTRATO
Art. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)
1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall’articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997,pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
INDENNITÀ DI CUSTODIA
Art. 276 (R)
(Determinazione dell’indennità di custodia)
1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 59, l’indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIDUZIONE IN PRISTINO DEI LUOGHI
Art. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall’articolo 62, l’importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Art. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
1. Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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