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13/09/2002
Inform./GEOIDE n. 8 - Agosto 2002 - Anche senza il contratto e' possibile rivendicare il compenso professionale
CORTE DI CASSAZIONE : PROVA SUFFICIENTE UNO SCAMBIO DI CORRISPONDENZE
L'assenza di un contratto in forma scritta non equivale in modo automatico alla possibilita' di vedersi rifiutare il compenso per le prestazioni rese.
A ribaltare una giurisprudenza abbastanza consolidata e' la Corte di Cassazione, che ha ritenuto legittimo, per un direttore dei lavori ottenere l'onorario anche se tra il professionista e l'ente appaltante non era mai stato concluso un formale contratto d'incarico. Sufficiente per desumere l'esistenza di un accordo tra le parti e' stata per la Cassazione l'esistenza di un fitto scambio di lettere tra il soggetto e l'ente appaltante.
Il professionista può pretendere il pagamento dell’onorario anche se non ha stipulato un contratto formale con il Comune appaltante. Per avere diritto al compenso possono essere infatti sufficienti anche gli scambi di missive tra l’ente locale e il soggetto incaricato.
È questo il principio che ricava dalla sentenza 4290/2002 della prima sezione civile della Cassazione (pubblicata dalla pagina successiva) che “ammorbidisce” il proprio orientamento sulla forma del contratto per assumere incarichi pubblici. La decisione sembra infatti venire incontro alle istanze di geometri, architetti e ingegneri i quali, troppo spesso, si sono trovati a svolgere la propria opera professionale senza avere la certezza di poter conseguire l’onorario.
La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato da un ingegnere napoletano al tribunale locale per ottenere la condanna del Comune al pagamento dei compensi maturati per l’attività professionale svolta quale direttore dei lavori di recupero di un fabbricato lesionato a seguito del terremoto.
In caso di mancato accoglimento il professionista chiedeva, in subordine, che il Comune fosse condannato a pagare una somma a titolo di indebito oggettivo.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno però respinto entrambe le richieste.La Corte d’appello,in particolare, ha stabilito che non poteva ritenersi esistente tra le parti alcun valido contratto per mancanza della forma scritta. Non era infatti ravvisabile un accordo nella dichiarazione di “disponibilità del professionista a svolgere incarichi nel campo della edilizia civile”, non potendo quest’ultima affermazione essere considerata una proposta contrattuale. Lo stesso discorso valeva poi per gli atti del sindaco,dal momento che l’ordinanza del primo cittadino aveva preso atto della semplice disponibilità del professionista e “ordinato di nominare il ricorrente per l’espletamento della direzione tecnica”.
Per quanto riguarda la richiesta di indebito oggettivo, i giudici hanno stabilito che, anche ammesso che l’istituto fosse applicabile alle prestazioni di fare, la ripetizione è concepibile solo se si chiede la restituzione di ciò che non è obiettivamente dovuto e non quando si cerca di ottenere il corrispettivo deI vantaggio conseguito dalla controparte. Per ottenere un quid, pertanto, l’ingegnere avrebbe dovuto provare l’esistenza di una utilità per la pubblica amministrazione derivante dalla sua opera.
Inevitabile il ricorso in Cassazione. Di fronte ai giudici di legittimità il professionista partenopeo ha reclamato per il mancato esame da parte della magistratura di merito di una parte della corrispondenza intercorsa ma l’ente locale e il professionista, esame che avrebbe comprovato l’esistenza di uno scambio di manifestazioni di volontà idonee a concludere il contratto.
La Suprema corte, nel decidere la controversia rinviando per un esame più approfondito ai giudici di merito, ha riacceso le speranze del professionista affermando l’importante principio secondo cui il contratto formale non è più il solo strumento per richiedere il pagamento degli onorari. L’esistenza di un accordo che impegni l’ente locale appaltante nei confronti del professionista incaricato si può,infatti,desumere anche dall’analisi di tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti, la cui verifica completa può dimostrate l’esistenza di una reale volontà negoziale.
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