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27/09/2005
Legge 31 maggio 2005, n. 88 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005)
A molti e’ sfuggito, comunque riportiamo parte del testo della Legge 31 maggio 2005, n. 88 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005)
Nell’Allegato “Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
e’ riportato l’articolo sottostante :
Art. 540 – comma abrogato
Esso era cosi’ riportato :
Art. 540 – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti a esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui posso accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attivita’ industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
Inoltre :
Art. 1-quinquies. Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.
Cioe’ :
ICI : Le parti amovibili concorrono alla determinazione della rendita catastale. Il comma 552 interviene a porre un punto fermo e conclusivo all’annosa lite, fra l’Enel e l’Agenzia del Territorio, sull’inclusione del valore delle turbine nella stima della rendita catastale delle centrali elettriche.
Commento ed interpretazione da parte dell’Ufficio Provinciale di Forli’ dell’Agenzia del Territorio :
A parte
le Centrali Elettriche, ad esempio a Forli’ – San Giorgio –, a Cesena – Ponte Pietra –, a Santa Sofia - Capaccio -, in cui per il calcolo analitico della rendita catastale occorre riportare in DoCFa, e precisare, il valore delle turbine,
per tutti gli altri immobili di attivita’ industriale o commerciale basta riportare un solo valore di stima del fabbricato, leggermente superiore al valore della muratura.
Meglio ancora sarebbe se si riportasse nella Relazione Tecnica che, il valore stimato per il calcolo della rendita proposta e’ comprensivo del valore degli impianti fissi (carro ponte, turbine, ecc.).
Fonte: Agenzia del Territorio - Ufficio di Forli'



